Normative di legge in materia di responsabilita' degli albergatori verso i clienti.
È fondamentale distinguere due scenari principali:
1. Responsabilità Limitata
(Art. 1783 Codice Civile)
- Danno Non Patrimoniale: Se il furto ha causato un disagio significativo, stress o ha rovinato la vacanza, potrebbe esserci anche un diritto a un risarcimento per danno non patrimoniale (similmente al "danno da vacanza rovinata"), ma questo è più difficile da quantificare e dipende dalla gravità dell'impatto sull'esperienza del cliente.
Questo è il caso più comune, che riguarda le cose portate dal cliente in albergo ma non specificamente consegnate in custodia all'albergatore (ad esempio, gli oggetti lasciati in camera, anche se nella cassaforte della stanza).
- Principio:L'albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
- Limite al Risarcimento: La responsabilità dell'albergatore è limitata a un massimo pari a 100 volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.
- Esempio: Se il costo della camera è di 70 euro al giorno, il risarcimento massimo per il furto sarà di 70 euro * 100 = 7.000 euro.
- Cosa si intende per "cose portate in albergo":
- Le cose che si trovano nell'albergo durante il periodo in cui il cliente dispone dell'alloggio.
- Le cose di cui l'albergatore (o i suoi dipendenti) assume la custodia, sia all'interno che all'esterno dell'albergo, durante un periodo di tempo ragionevole precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell'alloggio (ad esempio, i bagagli lasciati in deposito prima del check-in o dopo il check-out).
- Le cose che si trovano nei veicoli parcheggiati nell'albergo o in aree adiacenti, a condizione che il parcheggio sia custodito o faccia parte integrante dell'offerta alberghiera.
2. Responsabilità Illimitata
(Art. 1784 Codice Civile e Art. 1785-bis Codice Civile)
In alcuni casi, la responsabilità dell'albergatore diventa illimitata, il che significa che è tenuto a risarcire l'intero valore del danno subito. Questo avviene quando:
- Cose consegnate in custodia: Il cliente ha consegnato specificamente gli oggetti all'albergatore o a un suo dipendente (ad esempio, depositandoli nella cassaforte centralizzata della reception, o affidando bagagli di valore al personale). In questo caso, l'albergatore è responsabile per l'intero valore del bene.
- Rifiuto di ricevere in custodia: L'albergatore si è rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare denaro contante, carte valori e oggetti di valore, a meno che non siano eccessivamente ingombranti, di valore sproporzionato rispetto all'importanza e alle condizioni di gestione dell'albergo, o di natura pericolosa.
- Colpa dell'albergatore o del suo personale (Art. 1785-bis c.c.): Se il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose sono dovuti a colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari (personale), la sua responsabilità è illimitata. Questo può verificarsi, ad esempio, in caso di:
- Misure di sicurezza palesemente inadeguate (es. porte o finestre facilmente apribili, videosorveglianza inesistente o non funzionante).
- Negligenza del personale (es. lasciare incustodite chiavi della stanza o oggetti di valore).
- Cassaforte in camera non funzionante o non sicura e l'albergatore non ha offerto alternative sicure (es. cassaforte alla reception).
Circostanze che esonerano l'albergatore dalla responsabilità
(Art. 1785 Codice Civile)
L'albergatore non è responsabile se il furto è dovuto a:
- Forza maggiore: Eventi imprevedibili e inevitabili (es. terremoti, alluvioni, rapine a mano armata in cui l'albergatore non ha colpa nel prevenire).
- Natura della cosa: Difetti intrinseci dell'oggetto stesso.
- Colpa del cliente o di chi lo accompagna/visita: Ad esempio, se il cliente ha lasciato la porta della camera aperta o ha mostrato incautamente oggetti di valore.
Cosa fare in caso di furto:
- Denuncia immediata:Denunciare il furto alle autorità (Polizia o Carabinieri) il prima possibile. La denuncia è fondamentale come prova dell'evento.
- Segnalazione all'albergatore: Informare immediatamente la direzione dell'albergo dell'accaduto.
- Documentazione: Raccogliere tutte le prove possibili:
- Copia della denuncia.
- Elenco dettagliato degli oggetti rubati, con il loro valore stimato e, se possibile, prove d'acquisto (scontrini, fatture, foto).
- Qualsiasi altra documentazione utile (es. testimonianze, foto di eventuali danni alla camera/cassaforte).
- Richiesta di risarcimento: Inviare una richiesta formale di risarcimento all'albergatore (e/o alla sua assicurazione, se si è a conoscenza dei dettagli), preferibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, allegando tutte le prove raccolte.
Quantificazione del Danno:
- Danno Patrimoniale:
- Il valore degli oggetti rubati. Si cercherà di quantificare il valore reale degli stessi al momento del furto, tenendo conto dell'usura e dell'età (non il valore a nuovo, a meno che non siano oggetti appena acquistati).
- Eventuali spese sostenute a causa del furto (es. rifacimento documenti, acquisto di beni di prima necessità se rubati tutti i bagagli).
In sintesi: La quantificazione del danno per furto in hotel dipende in gran parte dalla specifica dinamica del furto e se rientra nei casi di responsabilità limitata o illimitata dell'albergatore. È sempre consigliabile farsi assistere da un avvocato per tutelare al meglio i propri diritti.
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